Il DM 24 agosto 2020 n. 132 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020) prevede cha la PA possa rifiutare le fatture in uno dei seguenti casi:

  • La fattura elettronica si riferisce a un'operazione che non riguarda il destinatario della trasmissione;
  • Omessa o errata indicazione del CIG o del CUP, da riportare in fattura, tranne nei casi previsti dalla legge;
  • Omessa o errata indicazione del codice di repertorio nei casi in cui è obbligatorio da riportare in fattura per i dispositivi medici e per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del codice AIC e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura nei casi previsti per i farmaci;
  • Omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti locali


La PA non può rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante l'emissione di note di variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. n.633/72 da parte del Cedente/Prestatore con i tipi di documento TD04 (Nota di Credito) e TD05 (Nota di Debito)

Infine, l'avvenuto rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore entro 15 giorni tramite esito che deve indicare la causa del rifiuto individuandola tassativamente tra quelle sopra indicate.

In questo modo si regolamenta un aspetto importante nei rapporti tra aziende e PA che quindi non può immotivatamente respingere una fattura elettronica ricevuta ma può farlo solo dei casi sopraccitati.

N.B. La fattura che supera i controlli del Sistema di Interscambio, anche se rifiutata dell'Ente destinatario (per i motivi previsti) si considera validamente emessa.

Conseguentemente, il cedente/prestatore dovrebbe procedere, a seconda dei casi, con l'emissione di una nota di credito prima di riemettere nuovamente la fattura oppure emettere direttamente una nuova fattura senza nota di credito.

Si chiede a tal proposito di far riferimento alle disposizioni del proprio commercialista.